Regole di comportamento - LENA BROKER

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Regole di comportamento

Attività



COMUNICAZIONE INFORMATIVA SUGLI OBBLIGHI DI COMPORTAMENTO CUI GLI INTERMEDIARI SONO TENUTI NEI CONFRONTI DEI CONTRAENTI

Ai sensi delle disposizioni del D. Lgs. n. 209/2005 (Codice delle assicurazioni private) e del regolamento IVASS n. 40/2018 in tema di norme di comportamento che devono essere osservate nell’esercizio dell’attività di intermediazione assicurativa, la LENA BROKER Srl, in qualità di intermediario:

a) prima della sottoscrizione della proposta di assicurazione o, qualora non prevista, del contratto, consegna al contraente copia del documento di cui all’All. 4 del Reg. IVASS 40/2018 contenente i dati essenziali dell’intermediario e le informazioni sulla sua attività, sulle potenziali situazioni di conflitto di interessi e sulle forme di tutela del contraente;

b) sono tenuti a proporre o consigliare contratti adeguati e coerenti con le richieste e le esigenze di copertura assicurativa e previdenziale del contraente o dell’assicurato; a tal fine acquisiscono dal contraente stesso ogni informazione utile, compresa, ove appropriato in relazione alla tipologia del contratto, la sua propensione al rischio;

c) prima della sottoscrizione della proposta di assicurazione o, qualora non prevista, del contratto, fornisce al contraente – in forma chiara e facilmente comprensibile – informazioni oggettive sul prodotto, illustrandone le caratteristiche, la durata, i costi, i limiti di copertura, gli eventuali rischi finanziari connessi alla sua sottoscrizione ed ogni altro elemento utile a consentirgli di prendere una decisione informata;

d) informa il contraente della circostanza che il suo rifiuto di fornire una o più delle informazioni richieste pregiudica la capacità di individuare il contratto adeguato e coerente con le sue esigenze e con le richieste rappresentate; nel caso di volontà espressa dal contraente di acquisire comunque un contratto assicurativo ritenuto dall’intermediario non adeguato, lo informa per iscritto dei motivi dell’inadeguatezza con apposita dichiarazione sottoscritta dal contraente e dall’intermediario;

e) consegna al contraente copia della documentazione precontrattuale e contrattuale prevista dalle vigenti disposizioni, copia della polizza e di ogni altro atto o documento da esso sottoscritto;

f) può ricevere dal contraente, a titolo di versamento dei premi assicurativi, i seguenti mezzi di pagamento:

1. assegni bancari, postali o circolari, muniti di clausola di non trasferibilità, intestati o girati all’impresa di assicurazione oppure all’intermediario, espressamente in tale qualità;
2. ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, sistemi di pagamento elettronico, che abbiano quale beneficiario uno dei soggetti indicati al precedente punto 1;
3. denaro contante, entro il limite di:
a) duemila euro (2.000,00), esclusivamente per i contratti di assicurazione contro i danni del ramo responsabilità civile auto e relative garanzie accessorie (se ed in quanto riferite allo stesso veicolo assicurato per la responsabilità civile auto);
b) settecentocinquanta euro (750,00) annui per ciascun contratto, per i contratti degli altri rami danni.





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